Art. 2.

      1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono inseriti i seguenti:

      «41-bis. I limiti di cumulabilità di cui al comma 41 non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una persona con handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia anche impossibilitata a svolgere autonomamente almeno due delle funzioni di cui al comma 41-ter. In tale caso, inoltre, non operano percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza.

      41-ter. L'impossibilità dello svolgimento autonomo delle funzioni, di cui al comma 41-bis, può derivare da:

          a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          b) impossibilità di deambulazione;

          c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;

          d) impossibilità, se di età superiore a sei anni, di assunzione del cibo, di lavarsi o di vestirsi».

 

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